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Come presentare la disdetta canone RAI online e il modulo di non detenzione, con le istruzioni per la disdetta per decesso del titolare e per la dichiarazione sostitutiva tramite l'Agenzia delle Entrate.

💡 Se in casa non hai un televisore, non sei obbligato a pagare il canone RAI: basta comunicarlo con la dichiarazione giusta. Nel 2026 il canone costa 90 euro l'anno, addebitati in 10 rate da 9 euro sulla bolletta della luce da gennaio a ottobre. Per fermare quell'addebito serve una dichiarazione sostitutiva di non detenzione inviata all'Agenzia delle Entrate, ed è valida per un solo anno.
La tempistica conta. Per avere l'esenzione dal 1° gennaio, la dichiarazione va inviata tra il 1° luglio dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Se la mandi tra il 1° febbraio e il 30 giugno, l'esonero vale solo per il semestre luglio-dicembre. E qui arriva il punto da non dimenticare: il rinnovo va ripetuto ogni anno, altrimenti scatta la presunzione di detenzione dell'apparecchio e l'addebito riparte da solo.
⚠️ La dichiarazione ha valore di atto sostitutivo di notorietà: stai attestando sotto la tua responsabilità di non detenere alcun televisore in nessuna abitazione collegata a una tua utenza elettrica. Per questo le dichiarazioni mendaci o incomplete espongono a conseguenze serie, comprese le responsabilità penali degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000, oltre a sanzioni amministrative e al recupero del canone non versato.
La buona notizia è che una dichiarazione presentata correttamente interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione. Se hai già pagato qualche rata di troppo, puoi anche ottenere il rimborso delle somme versate in eccesso. Conta la data in cui l'Agenzia registra la comunicazione, non quella in cui la spedisci.
Si compila il modulo ufficiale approvato dall'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione o esenzione, disponibile anche in formato PDF. Ti servono i dati del titolare, il numero del contratto di fornitura elettrica e la motivazione per cui chiedi di non pagare il canone.
Se in nessuna delle tue abitazioni c'è un televisore, la parte da compilare è il Quadro A del modulo dichiarativo, quello dedicato alla non detenzione. Controlla che ogni dato sia esatto: un'informazione sbagliata può far scartare la pratica e riportare l'addebito in bolletta.
Puoi trasmettere la dichiarazione in tre modi, e ognuno ha requisiti diversi di accesso e tracciabilità:
📨 Il modulo è uno solo, ma va compilato nella parte giusta. Per la disdetta si usa la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato, approvata dall'Agenzia delle Entrate e compilabile direttamente dall'area riservata, senza software esterni.
Il modello vale solo per chi ha un'utenza elettrica domestica residenziale, perché riguarda il canone TV per uso privato. Se rientri in questa categoria, la compilazione va fatta con attenzione: un errore nella sezione sul tipo di richiesta può portare al rifiuto o all'incompletezza della pratica, con ritardi sull'esenzione.
In alcuni casi la domanda va firmata dal dichiarante e accompagnata da un documento d'identità valido, seguendo le modalità di invio delle istruzioni ufficiali. La norma di riferimento è l'articolo 47 del DPR 445/2000; gli articoli 75 e 76 dello stesso decreto, invece, prevedono sanzioni penali per le dichiarazioni false.
Serve la dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento TV per uso privato, il modulo con cui comunichi all'Agenzia delle Entrate esoneri o variazioni sull'addebito. In assenza di televisori, questa dichiarazione ha sostituito la vecchia pratica del suggellamento dell'apparecchio, oggi non più prevista.
Il modulo è diviso in quadri, e ciascuno copre una situazione precisa. Scegliere quello giusto dipende dal tuo caso:
Un caso frequente riguarda gli eredi, che possono presentare la dichiarazione anche per un'utenza elettrica ancora intestata a una persona deceduta. In questo modo l'erede comunica le variazioni necessarie per fermare l'addebito e allineare i dati dell'utenza alla situazione reale.
📅 Il momento in cui invii la dichiarazione decide da quando smetti di pagare. La dichiarazione si presenta online dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, e conviene sempre controllare il calendario ufficiale delle scadenze pubblicato per l'anno di riferimento.
Ogni anno l'Agenzia rende disponibile il modello precompilato e apre il canale telematico entro tempi precisi. Rispettare quelle date è particolarmente importante quando cambia la tua situazione familiare o la titolarità dell'utenza elettrica, perché l'addebito del canone è agganciato alla fornitura domestica.
Per non pagare il canone su tutto l'anno, la finestra di invio è ben definita. Ecco i termini da tenere a mente:
Un promemoria che vale sempre: finché resti senza televisore, il rinnovo va ripetuto di anno in anno. Salti un passaggio e il sistema torna a presumere che l'apparecchio ci sia.
La data di invio non ti fa perdere il diritto a dichiarare, ma può spostare in avanti il momento in cui l'esonero fa effetto. Un invio tardivo rischia di lasciarti l'addebito sulle rate già maturate, quindi la tempestività incide direttamente su quanto paghi.
Le dichiarazioni inviate tra il 1° febbraio e il 30 giugno dell'anno di riferimento valgono solo per il semestre luglio-dicembre. La dichiarazione di variazione dei presupposti ha invece effetto dal mese in cui la presenti, non da quello in cui cambiano le condizioni: è questo scarto a decidere da quando riparte l'addebito del canone.
Il canale che scegli cambia i tempi e le prove che ti restano in mano. Il modo più comodo è l'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, che tiene tutta la pratica in un unico posto e riduce gli scambi cartacei.
Ogni via, che sia PEC, raccomandata o intermediario, ha regole sue su allegati e tracciabilità. La scelta del canale influenza tempi e prove dell'avvenuta presentazione, perciò conserva sempre ricevute di consegna o protocolli telematici: sono la tua difesa in caso di contestazioni.
Un punto che genera confusione: la dichiarazione, anche se corretta, non ferma l'addebito nell'istante in cui la spedisci. L'addebito cessa dalla prima rata utile successiva alla ricezione da parte dell'Agenzia, non dalla data di invio del modulo.
Ultima accortezza sulla trasmissione: firma, dati anagrafici e intestazione dell'utenza elettrica devono coincidere. Un'incongruenza nei dati manda in scarto la pratica e ti costringe a rifare tutto da capo.
Il servizio web ufficiale dell'Agenzia delle Entrate permette di inviare la dichiarazione online, con accesso sicuro tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline. Il percorso è guidato passo dopo passo e segue una sequenza precisa:
Un costo da mettere in conto se scegli la via certificata: l'invio con firma digitale e marca temporale tramite PEC ha un prezzo di 10,95 euro IVA inclusa, a fronte di una tracciabilità e di una conformità normativa più alte.
Le modalità ammesse dall'Agenzia delle Entrate sono quattro, e ognuna va usata con le sue condizioni:
⚠️ Quando muore l'intestatario dell'utenza elettrica, il canone non si ferma da solo. La disdetta in caso di decesso rientra nella stessa dichiarazione sostitutiva per il canone TV, ma la gestiscono gli eredi o chi subentra nella fornitura, non l'intestatario originario.
Proprio perché la presenta un soggetto diverso, questa procedura è tenuta distinta dalla normale dichiarazione di non detenzione. La distinzione serve a evitare confusione: gli adempimenti del subentro seguono un percorso loro, pensato per chiudere in modo formale e conforme l'obbligo del defunto.
Facciamo un caso tipo, dichiarato come ipotesi: un genitore anziano che viveva da solo lascia un'utenza elettrica ancora a suo nome, con il canone che continua a comparire regolarmente nelle rate di gennaio-ottobre. Finché quell'utenza resta attiva e intestata a lui, il canone rischia di continuare a maturare finché l'erede, o chi ne fa le veci, non comunica la variazione all'Agenzia, mantenendo nel frattempo la fornitura attiva senza interruzioni.
Gli eredi hanno un accesso dedicato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, separato da quello dell'intestatario originale e pensato per gestire le pratiche dopo il decesso. Da lì possono presentare la dichiarazione per conto della persona defunta attraverso i canali digitali autorizzati.
L'accesso serve anche quando l'utenza resta temporaneamente intestata al soggetto deceduto. In quel caso l'erede può comunque presentare la dichiarazione, mantenendo attiva la fornitura senza interruzioni mentre si sistema il passaggio di intestazione.
La cessazione dell'obbligo o il subentro non scattano in automatico: vanno sempre comunicati all'Agenzia. Il primo passo è individuare la situazione giusta — cessazione dell'utenza, subentro contrattuale o mantenimento della fornitura a nome di un'altra persona — e poi comunicare la variazione soggettiva all'Agenzia delle Entrate e, se serve, al fornitore di energia elettrica. Vanno anche verificati i codici fiscali del defunto e del nuovo intestatario o degli eredi, per allineare utenza e posizione fiscale, e controllato chi resta in casa: se nell'immobile vivono altri soggetti obbligati, il canone potrebbe restare dovuto sull'utenza attiva.
Senza quella comunicazione, il sistema continua a trattare l'utenza come se nulla fosse cambiato: l'addebito prosegue rata dopo rata finché qualcuno non aggiorna i dati all'Agenzia.
💡 Il canone RAI si paga una sola volta per nucleo familiare, a prescindere da quanti televisori hai in casa. Se di televisori non ne hai nessuno, però, non lo devi affatto: per farlo valere serve la dichiarazione sostitutiva, perché il vecchio suggellamento dell'apparecchio non è più previsto.
Chi non possiede alcun apparecchio deve quindi autocertificare la propria condizione. È una dichiarazione ben regolamentata, che sposta sul contribuente la responsabilità di attestare la non detenzione del televisore in tutte le sue abitazioni.
Con la dichiarazione sostitutiva comunichi all'Agenzia delle Entrate che né tu né i componenti del tuo nucleo familiare anagrafico detenete televisori, in nessuna abitazione. L'esonero copre così tutta la posizione familiare, comprese le situazioni di cessione dell'apparecchio.
Conta la detenzione, non l'uso. L'esonero vale se non esiste un dispositivo atto o adattabile alla ricezione del segnale TV; possedere solo PC, tablet o smartphone non ti fa perdere il diritto all'esenzione. Non basta invece scollegare o non usare il televisore: se l'apparecchio c'è, il canone resta dovuto.
⚠️ La verifica è sostanziale e l'amministrazione può fare controlli sulla veridicità di quanto dichiari. Per questo la dichiarazione può appoggiarsi a un atto notorio: chi mente risponde secondo le regole sulle autocertificazioni fissate dal DPR 445/2000.
Il modello si compila e si trasmette online dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, senza bisogno di programmi esterni. È il canale standard e ti guida nella compilazione.
La dichiarazione ha validità annuale: il Quadro A va ripresentato ogni anno finché resti senza televisore. Se invece la condizione cambia, per esempio compri un TV, devi presentare una dichiarazione di variazione dei presupposti, per aggiornare la tua posizione ed evitare sanzioni.
Sì. Il controllo più comune incrocia i dati della tua dichiarazione con altre banche dati, tra cui i contratti Pay TV attivi e le utenze elettriche doppie o intestate in modo anomalo nello stesso nucleo familiare. Se emergono incongruenze, l'Agenzia può contestare la dichiarazione di non detenzione.
Una dichiarazione mendace non è solo un rischio amministrativo: può far scattare una segnalazione penale, con conseguenze fino a due anni di reclusione secondo le norme sulle autocertificazioni false. Per il canone non versato, inoltre, vale la prescrizione decennale: il termine di dieci anni riparte da capo ogni volta che l'Agenzia invia un atto di richiesta di pagamento.
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