Bonus Ristrutturazione 50% Fotovoltaico: Proroga e Novità 2026

Guida 2026 al Bonus ristrutturazione 50%: aliquote, massimali e documenti richiesti.

July 7, 2025

Dati Principali

Incentivo Fiscale

Tipologia

1 Gennaio 2025

Data Approvazione

2026

Chiusura

17 Ottobre 2025

Ultimo Aggiornamento

96.000 €

Massimale per Richiedente

n.a.

Totale dei Fondi

1. Bonus ristrutturazione e fotovoltaico: cosa puoi portare in detrazione nel 2026

Il Bonus ristrutturazione è una detrazione IRPEF, prorogata sul 2026, che permette di recuperare una parte delle spese sostenute per lavori sulla tua casa (manutenzioni, ristrutturazione e interventi collegati).

Se installi un impianto fotovoltaico, su un’abitazione già esistente, puoi far rientrare la spesa nel Bonus ristrutturazione. Il beneficio non è uno sconto immediato, ma bensì la possibilità di recuperare una parte dei costi come detrazione IRPEF, anno dopo anno.

Nel 2026 il meccanismo è questo: la detrazione è del 50% se l’impianto è sulla tua abitazione principale e la spesa la sostiene il proprietario (o chi ha un diritto reale sull’immobile); scende al 36% se l’intervento riguarda una seconda casa. La detrazione si calcola su un massimo di 96.000€ per unità immobiliare e viene recuperata in 10 quote annuali di pari importo.

a) Spese detraibili per fotovoltaico e sistemi di accumulo

Nel Bonus ristrutturazione rientrano le spese strettamente collegate alla realizzazione o all' adeguamento di un impianto fotovoltaico su un edificio residenziale esistente. In generale, sono detraibili le voci necessarie a installare l’impianto, metterlo in funzione e garantirne la sicurezza.

Rientrano tra le spese ammesse:

  • moduli fotovoltaici e installazione
  • inverter, quadri elettrici e dispositivi di protezione
  • sistemi di accumulo installati contestualmente o in un secondo momento, se integrati a un impianto fotovoltaico già agevolato
  • opere elettriche, cablaggi e collegamenti funzionali
  • spese tecniche, come progettazione e direzione lavori, quando direttamente connesse all’intervento.

Sono invece escluse dalla detrazione le spese riferite a impianti che accedono o hanno accesso a regimi incentivanti non cumulabili, come il Conto Energia (cessato nel 2013).

b) Detrazione fotovoltaico: in quanti anni si recupera e come funziona

La detrazione prevista dal Bonus ristrutturazione non viene riconosciuta come sconto immediato ma, si recupera come detrazione IRPEF in dieci rate annuali di pari importo. La prima quota si inserisce nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la spesa è stata sostenuta.

Il recupero avviene quindi su dieci anni fiscali consecutivi e riduce l’IRPEF dovuta anno per anno. Il punto chiave è la capienza fiscale: ogni rata annuale può essere utilizzata solo fino a concorrenza dell’IRPEF dovuta in quell’anno. Se l’imposta è inferiore alla quota, la parte eccedente non si trasforma in rimborso immediato.

Esempio: con una spesa detraibile di 10.000 € al 50%, la detrazione totale è 5.000 €. In dichiarazione si recuperano 500 € all’anno per 10 anni, a condizione di avere IRPEF sufficiente per utilizzare ogni rata annuale.

2. Scadenze e periodo di validità del Bonus ristrutturazione 2026

Il Bonus ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per interventi su immobili residenziali, inclusa l’installazione di impianti fotovoltaici.

Nel 2026 restano confermati tre elementi chiave:

  • massimale dispesa fino a 96.000 € per le prime case, 48.000 € per le seconde case
  • detrazione 50% per interventi su abitazione principale
  • detrazione 36% per interventi su altri immobili residenziali

Valore delle Detrazioni per il 2026

Anno Incentivo Fiscale 1ª Casa Importo Max 1ª Casa Incentivo Fiscale 2ª Casa Importo Max 2ª Casa
2026 50% 96.000 € 36% 48.000 €

3. Come ottenere la detrazione del Bonus ristrutturazione: procedura operativa.

Il Bonus ristrutturazione si ottiene tramite dichiarazione dei redditi: le spese sostenute per l’impianto fotovoltaico vengono indicate nella dichiarazione e la detrazione viene poi “scalata” dall’IRPEF.

La richiesta può essere presentata con:

  • Modello 730
  • Modello Redditi Persone Fisiche

Oltre alla dichiarazione, contano due passaggi pratici:

  • Documenti da conservare: fatture, ricevute dei pagamenti tracciabili (tipicamente bonifico parlante) ed eventuali autorizzazioni/titoli edilizi se richiesti. In caso di controlli, è questo il pacchetto che dimostra il diritto alla detrazione.
  • Comunicazione ENEA: per gli interventi legati all’efficienza energetica e alle rinnovabili, può essere richiesta la trasmissione dei dati al portale ENEA. Quando prevista, la scadenza è entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo.

Esempio rapido di “sequenza corretta” : spesa pagata con bonifico tracciabile, fatture intestate correttamente, invio ENEA (se previsto), poi inserimento della spesa in dichiarazione. Da lì parte il recupero in dieci rate, nei limiti della capienza IRPEF.

a) Requisiti tecnici e documenti necessari

Per rientrare nel Bonus ristrutturazione, l’impianto fotovoltaico deve essere realizzato su un immobile residenziale e rispettare le regole tecniche previste per le installazioni domestiche. In sintesi, conta che l’impianto sia a servizio dell’abitazione, che la potenza resti nei limiti previsti per i privati e che l’installazione venga eseguita da professionisti abilitati, con rilascio della dichiarazione di conformità.

Dal punto divista fiscale, la detrazione si regge sulla documentazione: è necessario conservare fatture e pagamenti tracciabili, insieme ai documenti tecnici dell’impianto e alle eventuali pratiche richieste dal Comune o dagli enti competenti. In caso di controlli, questi sono i materiali che dimostrano sia la spesa sostenuta sia la correttezza dell’intervento, quindi vanno tenuti per tutta la durata della detrazione.

Per il fotovoltaico, inoltre, può essere necessaria anche la comunicazione all’ENEA. Quando necessaria, va inviata tramite il portale dell’anno di riferimento entro 90 giorni dalla fine lavori o dal collaudo dell’impianto. Se saltano le modalità di pagamento o le tempistiche di comunicazione, il rischio è di compromettere o perdere la possibilità all’agevolazione.

b) Pagamenti corretti e comunicazioni da fare per non perdere la detrazione

Per usare il Bonus ristrutturazione, il pagamento deve essere tracciabile e fatto con bonifico parlante. È il bonifico “dedicato” alle detrazioni fiscali e deve riportare tre informazioni chiave: la causale legata agli interventi di recupero edilizio, il codice fiscale di chi porta la spesa in detrazione e i dati dell’impresa che esegue i lavori (partita IVA o codice fiscale).

Pagamenti diversi, come bonifico ordinario, contanti o assegni, possono far decadere il diritto alla detrazione perché non lasciano la stessa tracciabilità richiesta.

c) Compatibilità con autoconsumo collettivo e Comunità Energetiche (CER)

Il Bonus ristrutturazione è compatibile con autoconsumo collettivo e CER, a condizione che non ci sia doppio finanziamento sugli stessi costi. In pratica, la detrazione copre l’acquisto e l’installazione dell’impianto, mentre eventuali altri benefici devono riferirsi a meccanismi diversi e rispettare le regole specifiche della configurazione scelta.

d) Bonus ristrutturazione e altri incentivi: quando non si può cumulare

Il Bonus ristrutturazione non può essere utilizzato insieme ad altri incentivi pubblici se questi hanno già agevolato gli stessi costi. Il caso più tipico è il Conto Energia (attivo fino al 2013): se un impianto ha ricevuto tariffe incentivanti per quell’investimento, non è possibile richiedere anche la detrazione per le stesse spese.

Restano invece possibili due situazioni:

  • nuovi impianti che non hanno mai beneficiato del Conto Energia;
  • interventi separati e documentati su impianti esistenti, a condizione che le spese agevolate siano chiaramente distinte e non sovrapposte.

Prima di iniziare i lavori conviene verificare lo storico dell’impianto e gli incentivi eventualmente già ottenuti, così da evitare contestazioni in fase di detrazione.

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4. Batteria per fotovoltaico: quando sono detraibili e quali costi rientrano.

Un sistema di accumulo può rientrare nel Bonus ristrutturazione sia quando viene installato insieme a un nuovo impianto fotovoltaico, sia quando si aggiunge in un secondo momento su un impianto già presente. La detrazione funziona come per il fotovoltaico: si recupera come detrazione IRPEF e l’aliquota dipende dal tipo di immobile.

Nella pratica, sono detraibili le spese che servono davvero a far lavorare la batteria in modo corretto e sicuro, quindi:

  • l’acquisto della batteria di accumulo
  • installazione, collegamenti e integrazione con l’impianto esistente
  • componenti necessari al funzionamento, come inverter compatibili e sistemi digestione/controllo
  • opere elettriche indispensabili per messa in servizio e sicurezza

Esempio: con una spesa di 6.800 € per batteria e installazione, la detrazione è 3.400 € con aliquota 50%, recuperata in 10 rate da circa 340 € l’anno. Se si applica l’aliquota 36%, la detrazione totale diventa 2.448 €, cioè circa 245 € l’anno per 10anni.

Per non perdere l’agevolazione valgono gli stessi requisiti: pagamenti tracciabili, fatture intestate correttamente e descrittive, documenti tecnici dell’intervento e indicazione della spesa nella dichiarazione dei redditi.

Limiti di spesa

Nel Bonus ristrutturazione, la batteria non ha un “tetto” dedicato con un prezzo massimo per kW installato: la spesa per l’accumulo rientra nel massimale complessivo dell’unità immobiliare e deve essere collegata in modo chiaro all’intervento agevolato.

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Domande Frequenti

Il Bonus ristrutturazione vale anche per il fotovoltaico nel 2026?

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Chi può portare in detrazione la spesa: solo il proprietario?

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Quando vale il 50% e quando si passa al 36%?

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Qual è il massimale di spesa su cui si calcola la detrazione?

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In quanti anni si recupera e come funziona l’IRPEF?

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Quali spese rientrano davvero nel Bonus (fotovoltaico + batteria)?

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Esiste un tetto nazionale “€/kWh” per le batterie detraibili?

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Come va pagato l’impianto per non perdere la detrazione?

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ENEA e cumulabilità: cosa sapere per evitare errori “banali” ?

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